ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Scherma Dolomiti
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - COLOTI SOCIALI - SCOPO
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e segguenti del codice civile la ” Associazione Sportiva Dilettantistica Scherma Dolomiti”,per brevità “ASD Sherma Dolomiti”.
La data di fondazione dell’Associazione risale all’anno 2012.
Articolo 2 – Sede-Durata-Colori sociali
L’associazione ha sede legale in Belluno, via Meassa 37 e sede operativa in Ponte Nelle Alpi, Viale Roma 64
La durata dell’Associazione è fissata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata.
I colori sociali sono bianco e blu.
Articolo 3 -Scopo
L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
E’ vietata la distribuzione , anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,fondie riserve comunque denomnati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organisociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di sioglimento individuale del rapporto.
L’associazione ha per oggetto l’esercizio, in via stabile e principale, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantiscica olimpica e paraolimpica, dello sport della scherma; a tal fine potrà anche organizzare e promuovere competizioni, manifestazioni, eventi,tornei, ed ogni altra attivitàagonistica, non agonistica ed amatorialein genere ad esse collegate.
L’Associazionepotrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attivitàdiverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri a limiti che saranno definiti dall’autorità governativa, anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.
A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquistare a titolo di proprietà, locazione, comodato o a qualsiasi altro titolo e gestire strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive sopra indicate.
Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà anche collaborare con altre a: ssociazioni, organizzazioni ed enti presenti sul territorio. Potrà inoltre gestire, previa delibera del Consiglio direttivo, un posto di somministrazione bevande e alimenti.
L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e “le disposizioni. L’Associazione accetta in condizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive della Federazione Italiana Scherma” (F.I.S.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano . (CONI), della FédérationInternationale d’Escrime (F.I.E.) e del Comité Iriternational Olympique (C.I.O.) e, limitatamente ‘all’eventuale attività sportiva paralimpica, anche del Comitato Paralimpico Italiano (C.I.P. ) e dell’International Wheelchair and Amputee Sports Federation (I.W.A.S)
ASSOCIATI – NORME DI AMMISSIONE – CATEGORIE – DECADENZA
Articolo 4- Associati – Domicilio
4.1 Possono far parte dell’ Associazione, in n qualità di Associati; le persone fisiche che intendono partecipare alla vita e all’attività dell’Associazione. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e all’osservanza delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.
4.2 Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l’Associazione, è quello comunicato per iscritto dall’ Associato e riportato nel relativo libro, fatte salve le successive variazioni comunicate nella stessa forma.
Articolo 5 – Categorie di Associati.
5.1 Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) fondatori;
b) onorati;
c) sostenitori;
d) ordinari.
Sono fondatori gli Associati che hanno partecipato all’atto costitutivo. Gli stessi possono partecipare alla vita associativa assumendo una delle qualifiche delle altre categorie di associati sopra specificate.
Sono onorari gli Associati che abbiano notevolmente contribuito à diffondere la cultura della scherma o abbiano contribuito allo sviluppo dell’attività dell’ Associazione e che, per particolari benemerenze acquisite nei confronti dell’Associazione medesima o per speciali meriti sportivi, siano nominati tali dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esonerati dal pagamento delle quote associative
Sono sostenitori gli Associati ordinari che per puro spirito di adesione e supporto agli scopi dell’Associazione, si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità, con donazioni 0 altre erogazioni liberali versando, comunque, a favore dell’ Associazione la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
La qualità di Associato ordinario è acquisita con l’accettazione della domanda di ammissione.
5.2 Il numero degli Associati è illimitato.
Articolo 6 Ammissione- Diritti e doveri degli Associati – Quote di iscrizione e annuali.
6.1. Coloro che intendano far parte dell’Associazione quali Associati ordinari, dovranno compilare un’apposita domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, che sarà controfirmata per accettazione da parte del Presidente dell’Associazione, salvo l’eventuale rigetto della domanda stessa da parte dei Consiglio Direttivo, senza obbligo di palesare le proprie motivazioni.
Nel caso di minore di età, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale, che risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell’ Associazione.
6.2, L’esercizio dei diritti dell’associato ordinario, è subordinato al versamento della quota di iscrizione associativa, secondo quanto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Gli Associati ordinari, sè in regola con il versamento della quota di iscrizione e della quota annuale stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno altresì diritto di frequentare la palestra per lo svolgimento dell’attività schermistica, con il dovere di attenersi alle norme disciplinari stabilite nel Regolamento Interno, ove previsto.
6.3. Tutti gli Associati ordinari maggiorenni hanno dizitto di voto in Assemblea con diritto di elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10. 3.
L’esercente la responsabilità genitoriale avrà diritto di voto qualora acquisisca personalmente la qualifica di Associato ordinario.
Gli Associati ordinari hanno il dovere di partecipare alle competizioni su disposizione del consiglio direttivo e della FIS.
Gli associati onorario e fondatore non sono tenuti al pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto nelle Assemblee dell’Associazione.
L’ Associato che svolge attività sportiva dovrà essere – tesserato alla FIS.
6.4. Le quote associative non sono” ‘rivalutabili e non sono trasmissibili, salvo i casì di trasferimenti a causa di morte.
Articolo 7-Decadenza.
La temporaneità della qualifica di Associato è espressamente esclusa. La qualifica di Associato sì perde nei seguenti casi: :
a) morte dell’ Associato;
b) dimissioni dell’ Associato onorario 0 sostenitore;
c) recesso dell’ Associato ordinario, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso comunicato dopo l’Assemblea. che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;
d) esclusione dell’ Associato a causa di:
i) morosità nel pagamento delle quote sociali, protrattasi per più di due mesi ed in ogni caso formalmente contestata dal Consiglio Direttivo;
(ii) violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto e della normativa richiamata;
(iii) commissione di atti, all’ intemo o all’esterno dell’ Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell’ Associazione, medesima o’ che costituiscano ostacolo al suo buon andamento;
iv) radiazione dell’associato disposta dalla FIS, salvo riabilitazione.
L’ esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti. E’escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di esclusione.
Contro l’esclusione può essere interposto appello a all’Assemblea, o al Collegio dei Probiviri, se esistente
e) L’Associato radiato non può più essere riammesso. In caso di riabilitazione da parte della FIS, l’Associato potrà chiedere all’ Associazione di essere riammesso.
Articolo 8 – Mezzi finanziari
8.1 I mezzi finanziari sono costituiti:
a)dalla quota associativa di iscrizione, da versarsi all’atto dell’ammissioneall’ Associazione;
b) dalla quota annualmente deliberata nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
c) dai contributi liberi erogati dagli Associati;
d) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto e da qualsiasi titolo destinato all’ Associazione;
e) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’ Associazione.
8.2 Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente le quote annue associative: i diritti di ciascun Associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6 del presente Statuto.
8.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve 0 capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’ Associazione, salvo che la destinazione e/o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 9- Orcani dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- L’ Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori (facoltativo);
- Il Collegio dei Probiviri (facoltatico).
Tutte le cariche sociali hanno durata di un quadriennio olimpico e scadono con l’approvazione dell’ultimo bilancio del quadriennio; le cariche sociali, con eccezione di quella dell’eventuale Collegio dei Revisori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Tutti i Consiglieri, i Revisori ei Probiviri sono rieleggibili.
Gli associati eletti, pena l’immediata decadenza non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione SportivaNazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI
Articolo 10 – Assemblea
10. 1 L’Assemblea, ‘costituita dagli Associati (maggiorenni) e in regola con le quote, è il massimo organo deliberato dall’Associazione e le sue deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’ Assemblea hai i seguenti poteri:
In sede ordinaria:
- eleggere con votazioni separate, e con scrutini suocessivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti dell’eventuale Collegio dei Revisori e dell’eventuale Collegio dei Probiviri;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull’orientamento generale dell’attività dell’ Associazione;
- deliberare sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita edaii rapporti dell’ Associazione.
In. sede straordinaria:
- deliberare le imodifiche allo Statuto;
- autotizzare. lo Scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione dell suo patrimonio, nominando i i liquidatori.
10.2. Il Presidente deve convocare l° Assemblea almeno unu a volta all’anno per l’approvazione, del bilancio consuntivo.
L’ esercizio ‘finanziario ha durata dal I Gennaio al 31 Dicembre di-ogni anno, Il Consigli Direttivo può altresì stabilire una durata diversa dell’esercizio sociale.
Il Presidente potrà altresì convocare l’assemblea dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o dovrà convocarla quando ne facciano richiesta almeno il 30% degli Associati.
La convocazione dell’ Assemblea avviene per avviso esposto nella sede sociale dell’ Associazione e/o con comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, posta elettronica, peo, fax 0 telegramma almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo per l’adunanza. Delle Assemblee è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.
10.3 Hanno diritto ad intervenire all’ Assemblea tutti gli Associati onorari, sostenitori è ordinari maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali e che risulteranno iscritti all’associazione da almeno tre mesi.
Ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non potrà, comunque, rappresentare più di tre associato/i.
10.4. L’Assemblea in ‘sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi, in proprio e/o per delega, diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e aventi diritto di voto.
L’ Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi, proprio o per delega, diritto di voto, anche per le modifiche statutarie.
L’ Assemblea in sede ordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
In sede straordinaria, delibera validamente sia’in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, fatta salva l’ipotesi discioglimento della Società di cui all’art. 17.
Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art. 10.2 , l’Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati, i componenti del consiglio direttivo e, ove previsto, i componenti del collegio dei revisori.
10.5 Candidature: l’ Associato che intende candidarsi a cariche sociali dovrà presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l’indicazione della carica alla quale è candidato almeno 60 giorni prima della Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.
Articolo 11 — Consiglio Direttivo
11.1 L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero minimo di due membri, secondo la deliberazione dell’Assemblea che li elegge. Il Presidente e i componenti del consiglio direttivo, durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.
11.2 I Consiglieri eletti eleggeranno tra gli stessi il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.
11.3 Qualora venisse a mancare un Consigliere, i rimanenti Consiglieri chiameranno a sostituirlo il primo dei non eletti, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica. In mancanza del primo dei non eletti, si dovrà procedere all’indizione dell’assemblea elettiva per l’elezione del consigliere mancante.
In caso di mancanza del Presidente, dovrà essere convocata l’Assemblea per procedere a nuova elezione. Il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione. In caso di impossibilità temporanea del Presidente il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri e i doveri riservati al Presidente.
Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane incarica per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell’Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente.
11,4 La revoca di un Consigliere o dell’intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per deliberazione dell’Assemblea, convocata ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto con raccomandata e/o pec all’intero Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, se nominato; l’Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.
11.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno: l’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo per l’adunanza. In ipotesi di richiesta da parte di almeno due consiglieri, il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente, il Consiglio potrà essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti.
L’avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente, o di persona da lui espressamente delogata, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, se nominato, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione, da parté dell’interessato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, i giorni potranno ridursi 3 (tre).
Sarà, peraltro, validamente costituito il Consiglio qualora si riunisca in forma totalitaria, con la presenza del Collegio dei Revisori, se nominato.
Adempiute le formalità suddette, il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sonoo preseriti tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori; se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei i consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 12 — Compiti e poteri del | Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’’Associazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all’ Assemblea.
Il Consigli potra nominare al propri interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– deliberare sulla domanda di ammissione degli Associati e sulle quote di iscrizione associativa
– delineare le linee guida dell’Associazione;
-predisporre i bilanci preventivi e consunitivi da sottoporre alla Assemblea:
– fissare le date delle Assemblee ordinarie, da convocare almeno ‘una ‘volta all’anno, e delle eventuali Assemblee straordinarie, secondo quanto previsto dallo Statuto;
– redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea;
– adottare i provvedimenti disciplinari;
– attuare le decisioni delle Assemblee.
Articolo 13 – N Presidente Rappresentanza dell’Associazione
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Il Presidente, inoltre, rappresenta l’Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può, inoltre, costituirsi parte civile in nome e per corto dell’ Associazione e nominare, all’uopo, avvocati. La rappresentanza dell’ Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.
I Presidente, inoltre:
a. vigila sull’esecuzione delle delibere;
b. dirige le Assemblee;
c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
d. nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio: in tal caso, le deliberazioni adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio alla prima riunione;
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, per delega di quest’ultimo ovvero in caso di sua assenza 0 impedimento.
Articolo 14 Colle #0 dei Revisori (facoltativo)
Il Collegio dei Revisori, se nominato nell’Assemblea, è composto da tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.
Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione del bilancio, esprimendo il relativo parere; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l’osservanza delle norme statutarie.
Il Collegio relazionetà annualmente al Consiglio Direttivo ed all’ Assemblea sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità e di decadenza, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.
Articolo 15- Collegio dei Probiviri (facoltativo)|
Può essere costituito un Collegio dei Probiviri formato da tre componenti eletti dall’Assemblea elettiva degli Associati, a scrutinio segreto, anche scelti tra non Associati.
Il Collegio ha competenza su fatti commessi dai soci rilevanti per l’attività sociale. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti.
Il Collegio dura in carica per il quadriennio olimpico. In caso di dimissioni, morte, impedimento di uno o più Probiviri, dovrà essere convocata l’Assemblea, entro giorni trenta, per le nuove elezioni dei Probiviri venuti a mancare.
Articolo 16 — Esercizi Sociali
L’esercizio dell’Associazione hai inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio l’Assemblea deve approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo per l’anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato; il rendiconto. economico-finanziario dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit. Qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di centottantà giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Articolo 17- Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo. La delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell’Assemblea con la maggioranza di cui all’art. 21 Codice Civile, che provvederà alla nomina di uno 0 più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.
Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura del, o dei, Liquidatore/i ad altre associazioni o enti a fini sportivi, salvo diversa destinaziorie imposta dalla legge.
Articolo:18— Clausola compromissoria.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da un numero dispari di tre 0 più arbitri, nominati dal Presidente della corte Federale d’appello della FIS.
Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Belluno
Articolo 19 – Rinvio.
Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma e, più in generale, le norme e direttive della F.I.S., del C. O.N.I, della F.LE. e del C.I.O., e, limitatamente all’eventuale attività sportiva paralimpioa, anche del C.I.P. e dell’I.W.A.S. e le leggi vigenti in materia di Associazioni.